venerdì 20 febbraio 2009

DAT

D.A.T.
Dichiarazione Anticipata di Trattamento


Come saprete è stato approvato il ddl Calabrò come testo base in commissione sanità al Senato.
Vorrei condividere con voi l'interessante commento di Francesco a tale disegno, che potete consultare senza commenti anche qui.
Ecco i punti salienti sottolineati da Francesco:

Art. 1 4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile (Attenzione! qui si definisce la vita indisponibile sulla base della sua inviolabilità. Questo significa privare della vera proprietà della propria vita ciascuno di noi. Il concetto di inviolabilità riguarda il diritto di ciascuno a non vedere la propria vita violata, ma a questo si aggiunge il concetto di indisponibilità, che priva ciascuno della possibilità di disporre, appunto, della propria vita!), garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

Art. 4
(CONSENSO INFORMATO)
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario (attenzione alla dicitura "trattamento sanitario", poiché in seguito da esso verranno escluse le pratiche di nutrizione ed idratazione artificiale, escludendo il paziente dalla possibilità di rifiutarle, anche se capace di intendere e volere) è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
6. In caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’art.415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’art.349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso (in questo caso si impedisce al tutore di attuare le volontà presunte del paziente, se esse contrastano con la conservazione in vita del paziente stesso).

Art. 5
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico (non si prevede, anche in caso di capacità di intendere e volere, la possibilità di rifiutare quei trattamenti medici che non abbiano il carattere di alta rischiosità, che non siano "sperimentali o invasivi", o che non siano di possibile accanimento terapeutico)
6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento (attenzione! in questo articolo si esclude la possibilità non solo per chi è incapace di intendere e volere, ma anche per chi lo è, di rifiutare alimentazione e idratazione. Esse sono infatti escluse dalla categoria di trattamenti sanitari, e dunque secondo l'art. 4 comma 1 e art.5 comma 3 non rientrano nei trattamenti rifiutabili dal paziente).

Art. 6
(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)
1 . Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti (dunque sono abbastanza inutili: se si capita in cura da un medico che è anche un fanatico religioso, volete che questi non sfrutti il suo diritto di non rispettarle? qui si sancisce un discrimine forte ancora una volta fra forti e deboli, discrimine che assegna soltanto a chi è capace di intendere e volere il diritto di disporre del proprio corpo), sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti. (ancora un altro limite assurdo, poiché bisogna confermare di essere rimasti della stessa opinione, quando sarebbe più logico dover comunicare di aver cambiato opinione)

Art. 7(FIDUCIARIO)
4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento (che si "tenga conto", non che vengano rispettate, così come d'altronde espresso nel comma 1 dell'art. 6).

Art. 8
(RUOLO DEL MEDICO)
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle (ancora una volta, deve annotare le motivazioni soltanto nel caso decida di rispettare la DAT, eppure nel comma 4 successivo si dice che in caso di sviluppi tecnici-terapeutici il medico deve motivare il proprio disattendimento della DAT, a dimostrare come sia una legge scritta con i piedi).
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza (si assegna al medico curante ampia possibilità di rifiuto delle disposizioni del paziente).
4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica (vedi commento al comma 1).
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta allavalutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante (dunque in ogni caso è il medico curante ad avere l'ultima parola), il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico (ancora una volta si ribadisce il diritto del medico curante a rispettare le sue convinzioni, non quelle del paziente o addirittura di un alternativo collegio di medici).

Ho voluto riportare i commenti di Francesco poichè li condivido e penso che dovrebbero essere oggetto di riflessione.
Come dovrebbe far riflettere quanto scritto da un certo Cardinale nel 1994:

“L’interruzione di procedure mediche dolorose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti può essere legittima. Si rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni spettano al paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti a coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.”
Cardinale Joseph Ratzinger, catechismo della Chiesa cattolica, 1994, par. 2278.

3 commenti:

Veggie ha detto...

Che dire? Pienamente d'accordo con Francesco...

Alessia Spalma ha detto...

Ely, ci credi che non sono riuscita ad andare oltre il primo articolo? Questo tema, la violenza inaudita con cui è stato trattato, la manipolazione immonda di cui è oggetto, mi stringono allo stomaco da settimane. Questa vicenda, la sorte di Eluana, il coraggio indomito di quel padre che è talmente una persona onesta da credere ancora che sia "impossibile" che facciano una legge palesemente anticostituzionale e antiscientifica... non so verso cosa stiamo scivolando, ma lo stiamo facendo velocemente e inesorabilmente e mi fa molta paura che la maggior parte delle persone non se ne accorga! Grazie per il testo che hai messo qui, mi ci vorrà del tempo ma magari riuscirò a leggerlo fino in fondo.

johnny ha detto...

...qui si rasenta il ridicolo ben oltre la astupidità!

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